L’art. 108, co. 2, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta del sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità individuati dal D.M. 19.11.2008, anche in funzione del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa: in ogni caso, sono deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente, qualora abbiano un valore unitario non superiore ad euro 50.
La medesima disposizione prevede, inoltre, che le spese di pubblicità – alle quali sono assimilate quelle di sponsorizzazione (R.M. 17.6.1992, n. 9/204) – e propaganda siano deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute oppure, in quote costanti, in tale periodo d’imposta e nei quattro successivi.